da Lunedì, 01 Luglio 2013. Letto 1972
Il primo luglio scade il termine ultimo imposto alle ditte individuali per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il termine era stato fissato al 30 Giugno, ma cadendo di domenica la scadenza è slittata automaticamente al 1 Luglio.
L’obbligo di PEC è stato esteso anche alle imprese individuali dal comma 1, dell’art. 5, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012.
Con due circolari il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che in caso di omessa o mancata comunicazione entro il termine indicato della PEC alle Camere di Commercio competenti sul territorio «l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata».
Le disposizioni sugli adempimenti e relative sanzioni in merito alla PEC da parte delle ditte individuali possono essere viste secondo due scenari possini:
In ogni caso, se non avviene entro 45 giorni, la domanda viene considerata non presentata.
ALL FOR ALL - Automotive Software Development